DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1997, N. 155
Poiché la legge 155 è articolata in molte direttive concernenti l' igiene dei prodotti alimentari, tratteremo esclusivamente i paragrafi riguardanti l' autocontrollo degli ambienti dove vengono lavorati o depositati gli alimenti e dei luoghi potenzialmente a rischio.
ART. 1 ( Campo d' applicazione )
Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche. Le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell' osservanza di tali norme.
ART. 2 ( E ) ( Definizioni )
responsabile dell' industria alimentare: il titolare dell' industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ART. 3 ( Autocontrollo )
1: Il responsabile dell' industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari, siano effettuati in modo igienico.
2: Il responsabile dell' industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi di rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard analysis and critical control points );
A: analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
B: individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
C: decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
D: individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
E: riesame periodico, e in occasione di variazione di ogni processo e della tipologia d' attività, dell' analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3: Il responsabile dell' industria alimentare deve tenere a disposizione dell' autorità competente preposta al controllo, tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma 2 .
ART. 5 ( controlli )
1: Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall' articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 Marzo 1993, n. 123 ( 3 ); per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all' ART. 4.
2: Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte dall' industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo della stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente da parte del responsabile.
3: Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione del consumatore, nonchè dalle condizioni in cui è esposto o in cui è immagazzinato.
4: I locali utilizzati per le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b ), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 Luglio 1995 ( 4 ), pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla gazzetta ufficiale n. 260 del 7 Novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
ART. 8 ( Sanzioni )
1: Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell' industria alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza dell' obbligo di all' articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all' articolo 3, comma 2, o per lì inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti all' articolo 3, comma 4.
2: L'autorità incaricata del controllo procede all' applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a) e b), qualora il responsabile dell' industria alimentare ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all' articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3: Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell' obbligo di ritiro dal commercio previsto dall' articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l' arresto fino ad un anno e ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.